Statuto ANPI

Dallo Statuto dell’Associazione

Art. 1

È costituita l’Associazione nazionale fra i partigiani italiani con la denominazione «ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D’ITALIA» (A.N.P.I.).

Art. 2

L’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia ha lo scopo di:

  1. riunire in associazione tutti coloro che hanno partecipato con azione personale diretta, alla guerra partigiana contro il nazifascismo, per la liberazione d’Italia, e tutti coloro che, lottando contro i nazifascisti, hanno contribuito a ridare al nostro paese la libertà e a favorire un regime di democrazia, al fine di impedire il ritorno di qualsiasi forma di tirannia e di assolutismo;
  2. valorizzare in campo nazionale ed internazionale il contributo effettivo portato alla causa della libertà dall’azione dei partigiani e degli antifascisti, glorificare i Caduti e perpetuarne la memoria;
  3. far valere e difendere il diritto acquisito dei partigiani di partecipare allo sviluppo morale e materiale del Paese;
  4. tutelare l’onore e il nome partigiano contro ogni forma di vilipendio o di speculazione;
  5. mantenere vincoli di fratellanza tra partigiani italiani e partigiani di altri paesi;
  6. adottare forme di assistenza atte a recare aiuti materiali e morali ai soci, alle famiglie dei Caduti e di coloro che hanno sofferto nella lotta contro il fascismo;
  7. promuovere studi intesi a mettere in rilievo l’importanza della guerra partigiana ai fini del riscatto del Paese dalla servitù tedesca e delle riconquiste della libertà;
  8. promuovere eventuali iniziative di lavoro, educazione e qualificazione professionale, che si propongano fini di progresso democratico della società;
  9. battersi affinché i principi informatori della guerra di liberazione divengano elementi essenziali nella formazione delle giovani generazioni;
  10. concorrere alla piena attuazione, nelle leggi e nel costume, della Costituzione Italiana, frutto della Guerra di Liberazione, in assoluta fedeltà allo spirito che ne ha dettato gli articoli;
  11. dare aiuto e appoggio a tutti coloro che si battono, singolarmente o in associazioni, per quei valori di libertà e di democrazia che sono stati fondamento della guerra partigiana e in essa hanno trovato la loro più alta espressione.

I SOCI

Art. 22

Sono soci d’onore, con tutti i diritti compreso il diritto al voto, i familiari dei Caduti nella Guerra di Liberazione e di coloro che come prigionieri politici o vittime di rappresaglie o come ostaggi o come perseguitati politici furono assassinati dai nazifascisti o comunque siano deceduti successivamente in seguito a ferite o malattie riportate durante la Lotta di Liberazione, purché ne siano personalmente degni.
I familiari di cui al comma precedente sono: il coniuge superstite e i discendenti diretti e, in difetto di questi, gli ascendenti diretti.

Art. 23

Possono essere ammessi come soci con diritto al voto, qualora ne facciano domanda scritta:

  1. coloro che hanno avuto il riconoscimento della qualifica di partigiano o patriota o di benemerito dalle competenti commissioni;
  2. coloro che nelle formazioni delle Forze Armate hanno combattuto contro i tedeschi dopo l’armistizio;
  3. coloro che, durante la Guerra di Liberazione siano stati incarcerati o deportati per attività politiche o per motivi razziali o perché militari internati e che non abbiano aderito alla Repubblica Sociale Italiana o a formazioni armate tedesche.
AVVERTENZA – L’ultimo Congresso Nazionale dell’ANPI, svoltosi a Chianciano Terme nel marzo 2006, ha modificato in alcuni punti lo statuto (in particolare ha riscritto l’art. 23, in modo da consentire l’adesione a pieno titolo all’Associazione degli antifascisti che per ragioni anagrafiche non hanno preso parte alla Resistenza). Tali modifiche sono al vaglio delle Autorità competenti, cui spetta per legge l’approvazione definitiva, essendo l’ANPI un Ente Morale.

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